Incentivi solare termico |
Il
Quinto Conto Energia remunera, a differenza dei precedenti meccanismi
di incentivazione, con una tariffa omnicomprensiva la quota di energia
netta immessa in rete dall’impianto e, con una tariffa premio, la quota
di energia netta consumata in sito. In particolare, ferme restando
le determinazioni dell’AEEG in materia di dispacciamento, il GSE con il
Quinto Conto Energia eroga:
- sulla quota di produzione netta immessa in rete
- per
gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, una tariffa
omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia
dell’impianto e individuata, rispettivamente, per gli impianti
fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative
e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione;
- sulla quota di produzione netta consumata in sito, è attribuita una tariffa premio.
Nel
caso di un impianto con autoconsumo la tariffa spettante sarà, quindi,
data dalla somma della tariffa omnicomprensiva sulla quota di
produzione netta immessa in rete e della tariffa premio sulla quota di
produzione netta consumata.
Come stabilito dal DM 5 luglio
2012, i valori delle due tariffe (omnicomprensiva e premio), saranno
progressivamente decrescenti per i semestri d’applicazione del Quinto
Conto Energia, a partire dal 27 agosto 2012.
La tariffa
spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio
dell’impianto e, a partire da tale data, è riconosciuta per un periodo
di 20 anni.
Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio
sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli
impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche
innovative, dei seguenti premi tra loro cumulabili:
- per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese UE/SEE
- per
gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in
sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione
dell’eternit o dell’amianto
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Sicurezza
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Dlgs
n.37 del 3 aprile 2008
"Attività di installazione di impianti all’interno
di edifici" Dlgs
n.81 del 9 aprile 2008
"Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro"
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Contenimento
dei consumi
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D.P.R.
26 agosto 1993, n. 412.
"Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10". D.P.R.13 maggio 1998, n. 218.
"Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza
degli impianti alimentati a gas combustibile per uso
domestico". D.P.R. 21 dicembre 1999, n.551.
"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli
impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei
consumi di energia".
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